Time of Death - This is the section from the 2010 RS Appeal document, if it is any use to anyone?. I'll get the latest version if I can, then delete this lengthy post ... must go out for cigarettes ... could be a long night, getting ready for tomorrow ... I'm assuming that the hearing is still on?
7. LA SENTENZA HA DETERMINATO ERRONEAMENTE L’ORARIO DELLA MORTE
La Corte, richiamando i dati tanatocronologici e le valutazioni a questi correlati, formulate da consulenti e periti, ha evidenziato che:
1. nonostante la salma di Meredith non sia stata pesata, aver determinato il peso della ragazza ricorrendo alle formule usate per calcolare il peso-forma, non può aver fornito risultati attendibili (p.179 sentenza). Tenuto conto dell’età di 21 anni e dell’altezza di m. 1,64, infatti, le formule di Lorenz usate per calcolare il peso forma hanno indicato che Meredith pesasse 57 Kg., collocando quindi l’ora della morte alle ore 21:50. Se fossero state usate le formule di Broca, invece, sarebbe stato indicato un peso di 60 Kg., e quindi l’ora di morte si sarebbe collocata alle ore 20:00;
2. utilizzando i medesimi parametri implementati dal dott. Lalli incluso il peso corporeo di 55 Kg., collocare l’epoca di morte alle ore 22:50 anziché alle ore 23:00, è ininfluente in quanto entrambe le ipotesi hanno una tolleranza assai elevata vicina al 95%;
3. la curva gaussiana può essere soggetta a variazioni, ove venga modificato taluno dei parametri implementati, come evidenziato dal Prof. Norelli, il quale, in merito alla tipologia di copertura del cadavere, ha evidenziato come la trapunta che ricopriva il corpo di Meredith potesse avere come fattore correttivo 1,2-1,3 ma non 1,7, utilizzato dal dott. Lalli e considerato corretto dal Prof. Introna;
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4. “E‟ vero che in seguito nell‟applicazione del nomogramma il dr. Lalli ha dato un valore di Kg 55. Considerando tuttavia che quando ha valutato il peso del corpo in Kg 50 il dr. Lalli aveva davanti il corpo stesso ed era particolarmente attento all‟osservazione dello stesso quale si presentava, è da ritenere che tale misurazione di peso non si discosti di molto dalla realtà e, tenendo conto del dato successivamente fornito e pari a 55 chili, si ritiene che il peso di Meredith possa essere indicato con buona approssimazione in 52-53 chili, peso che, applicando il nomogramma e tenendo conto dei parametri indicati, ivi compreso lo stesso fattore di correzione dell‟1.7, darebbe come ora della morte con tolleranza 95% la mezzanotte, la mezzanotte meno dieci” (pp. 175-183 sentenza)
In merito al punto 1, è necessario svolgere alcune osservazioni, in quanto l’inattendibilità espressa dalla Corte sull’uso delle regole per il calcolo del peso forma si fonda sulla valutazione di sole due formule: quella di Lorenz che, per una donna di 21 anni, alta 164 cm, calcola il peso forma pari a 57 Kg, e quella di Broca, che per una donna della medesima età ed altezza, calcola un peso forma pari a 60 Kg.
La sentenza, quindi, ha del tutto omesso di riportare il risultato ottenuto dall’applicazione delle formule per il calcolo del peso forma, che fornisce un range compreso tra 55.4 - 60 Kg con una media di circa 57 Kg (p. 18 consulenza Prof. Introna).
In realtà, utilizzando gli stessi parametri implementati dal dott. Lalli nel nomogramma informatico, si perviene ad un’epoca di morte collocabile alle ore 21:50.
In merito al punto 4, deve rilevarsi che, mentre il consulente della difesa di Raffaele Sollecito ha utilizzato la media derivante dalla somma del peso forma calcolato in base a tutte le formule presenti in letteratura, per individuare il peso forma di Meredith, la Corte ha fatto una media tra i pesi rilevati “a occhio” dal dott. Lalli: (50+55)/2 = 52-53 Kg, in modo tale da collocare l’epoca di morte a mezzanotte/mezzanotte meno dieci.
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Di fronte a simili valutazioni, è doveroso segnalare come i dati scientifici emersi nel corso del processo siano stati scarsamente considerati.
In merito al punto 3, la Corte ha fatto riferimento ad alcune precisazioni apportate dal Prof. Norelli sul correttivo da utilizzare nel nomogramma (1.2-1.3, anziché 1.7), senza avvedersi che l’utilizzo del nomogramma da parte dello stesso era del tutto errato in quanto non sono state considerate, né le condizioni di copertura della salma né, tantomeno, il sito di giacitura della stessa.
Il fattore correttivo 1.7 è stato utilizzato, sia per il fatto che la salma era coperta con una trapunta, sia perché la stessa giaceva in parte su mattonelle e in parte sul cuscino, mentre il fattore correttivo 1.2-1.3 è stato impiegato esclusivamente in relazione al fatto che la copertura della salma era costituita da due coperte (cfr. didascalia di utilizzo per immissione dati del programma informatico di Henssege allegato alla consulenza del dott. Lalli ed a quella del Prof. Introna).
Non sono, né poche, né lievi le sviste e le imprecisioni della sentenza sul contenuto gastrico.
Nella sentenza, infatti, si afferma “Il prof. Umani Ronchi … ha inoltre aggiunto che lo stomaco per svuotarsi può impiegare tre, quattro, cinque ore ma anche molto di più (ud. del 19.9.2009)” (p. 181 sentenza).
Dal verbale di udienza del 19.9.2009, si rileva che il Prof. Umani Ronchi ha indicato come tempo necessario, per lo svuotamento gastrico, tre-quattro ore, piuttosto che quattro-cinque ore (p. 3 ud. 19.9.2009: “quindi possono essere tre, quattro ore, possono essere quattro, cinque; ma insomma, si, tre, quattro ore al limite, si certo”), come dallo stesso ribadito a pagina 38, ove ha precisato che a distanza di tre-quattro ore dal pasto lo stomaco deve essere vuoto (“normalmente dopo tre, quattro ore dall‟assunzione del pasto lo stomaco dovrebbe essere vuoto, giusto? Perito: E‟ vuoto? Dovrebbe”).
Inoltre, nella sentenza si legge che: “Oltre a ciò va anche considerata la presenza di residui alimentari nel tenue e, pertanto, come ipotizzato dal Prof. Umani Ronchi, si potrebbe pensare che tali residui si trovassero nel duodeno e
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per una non perfetta apposizione delle legature, ovvero per una apposizione di legature avvenuta con modalità e tempistica che non abbiano potuto evitare uno scivolamento di materiale dal duodeno al tenue. Il dato: duodeno vuoto, sarebbe non pienamente attendibile” (p. 182 sentenza).
Il Prof. Umani Ronchi, alle udienze del 19.04.2008 e del 19.9.2009, non ha mai riferito su “una non perfetta apposizione delle legature” a livello del duodeno, bensì sull’omessa legatura del duodeno da parte del dott. Lalli in sede autoptica (p. 23 ud. 19.9.2009: “tenuto conto che non sono state messe le legature, tenuto conto che senza le legature può capitare questo scivolamento verso il basso e che una quota di cibo che magari era passata già nel duodeno, non fosse già per gravità arrivata, non fosse arrivata fino alla valvola ileocecale”).
La mancata legatura del duodeno consentiva, infatti, di far ritenere al Prof. Umani Ronchi che il contenuto gastrico, almeno in parte, fosse scivolato nel duodeno ovvero che il contenuto gastrico, già passato nel duodeno, fosse scivolato per gravità fino alla valvola ileocecale dopo aver percorso 5 metri di intestino tenue. Da ciò, la Corte ha dedotto l’inattendibilità del riscontro effettuato in sede autoptica relativo al dato oggettivo di aver trovato il duodeno vuoto.
Sulla base di tale assunto, avallato dalla decisione, si potrebbe quindi affermare che, ove il duodeno fosse stato chiuso mediante legatura, il contenuto gastrico sia quello fedelmente annotato dal dott. Lalli e che il duodeno descritto come vuoto costituisca un dato pienamente attendibile.
Tuttavia, la Corte, durante l’udienza del 30.11.2009, ha potuto direttamente visionare il filmato dell’autopsia effettuata dal dott. Lalli, il quale ha correttamente apposto le legature per chiudere il duodeno, sì da impedire qualsivoglia scivolamento del contenuto gastrico nel duodeno stesso e dal duodeno in giù, svuotando di credibilità tutte le erronee considerazioni propugnate circa il possibile scivolamento di cibo dallo stomaco nel duodeno.
Ma la decisione impugnata ha del tutto omesso di valutare questo dato.
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Nella motivazione si legge che: “In sede di autopsia il dr.Lalli ha rinvenuto nell‟esofago un frammento vegetale, apparentemente un pezzo di fungo (pag. 46 relazione Lalli). In relazione a tali dati si potrebbe pensare che Meredith giunta nella propria abitazione verso le 21.00 abbia mangiato qualcosa accompagnando tale pasto – che quindi sarebbe stato l‟ultimo della sua vita – con un po‟ di vino o di birra (ndr: in riferimento alla alcolemia di 0.43 g/l rilevata all’esito delle indagini chimico tossicologiche effettuate dal dott. Lalli)” (p. 182 sentenza).
La descrizione del fungo effettuata dal dott. Lalli in sede autoptica rappresenta un problema allo stato non risolto, che la Corte avrebbe potuto chiarire mediante l’attuazione di indagini merceologiche, che ben si sarebbero potute effettuare su tale frammento alimentare.
Si tratta, infatti, di una descrizione effettuata dal dott. Lalli in termini di verosimiglianza e condizionata dal dato storico circostanziale, essendo il dott. Lalli a conoscenza, ai tempi in cui ha effettuato l’autopsia, del fatto che Meredith Kercher aveva consumato una pizza con funghi (come si evince dal filmato dell’autopsia alle ore 16:48).
Tale frammento alimentare è stato, quindi, repertato dal dott. Lalli e riposto all’interno di una provetta chiusa con un tappo blu, e non è mai stato sottoposto ad esame merceologico per identificarne con certezza la natura, lasciando così aperta ogni ipotesi: dalla presenza di funghi nel condimento della pizza (non corroborata dal dato circostanziale, né dalla presenza di altri frammenti simili nel contenuto gastrico), alla consumazione di una seconda cena effettuata dopo le ore 21 (supposizione non confortata dalla presenza di frammenti alimentari simili nel contenuto gastrico rinvenuto all’interno dello stomaco della Kercher).
In merito, poi, alla presunta assunzione di un bicchiere di vino o di birra che, secondo la Corte, sarebbe avvenuta quando Meredith è rientrata nella sua abitazione, si deve evidenziare la contraddizione in cui è caduta la sentenza. A pagina 390 è scritto, infatti, che la vittima non aveva mai assunto alcool.
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La decisione ha puntualizzato che: “In relazione (…) alla difficoltà di restringere il range attraverso l‟utilizzo del criterio dello svuotamento gastrico ovvero del nomogramma di Henssge, si ritiene che l‟ora della morte debba essere indicata nella oscillazione di orario sulla quale i vari periti ed anche i consulenti hanno sostanzialmente concordato, e cioè dalle 20 alle 30 ore prima del primo accertamento sul cadavere avvenuto alle ore 00,50 del 3.11.2007” (p. 182 sentenza).
Alla luce di quanto appena rilevato, possono evidenziarsi le seguenti sviste: soltanto i periti hanno affermato che il range più ampio in cui collocare l’epoca di morte è compreso tra le 20 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3.11.2007, mentre il dott. Lalli ha indicato un range compreso tra le 21.30 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50. Il Prof. Bacci e la dott.ssa Liviero, inoltre, hanno collocato l’epoca di morte in un range compreso tra le ore 21:30 e le ore 24:00 dell’1.11.2007, ossia nell’arco temporale più ampio compreso in quello indicato dai periti: fra le 20 e le 30 ore antecedenti alle 00:50 del 3.11.2007 (cfr. p. 13 relazione Bacci-Liviero); il secondo è che tutti i consulenti dell’accusa ed i periti, pur ammettendo le difficoltà interpretative del contenuto gastrico ai fini tanatocronologici, hanno individuato l’epoca di morte rispetto alla tipologia e quantità di contenuto gastrico ed alla composizione dell’ultimo pasto noto nel modo che segue:
- dott. Lalli: a distanza di non più di 2-3 ore dall’assunzione dell’ultimo pasto (cfr errate corrige del 15/2/2008 acquisita in sede dibattimentale e verbale stenotipico p. 47 ud. 3.4.09);
- Prof. Bacci e dott.ssa Liviero: a distanza di 2-3/3-4 ore dall’ultimo pasto che dalle ore 18 era stato consumato in modo discontinuo fino alle ore 20 circa dell’1.11, come dimostrato dal fatto che lo stomaco era pieno e il duodeno vuoto, indicativo che lo svuotamento gastrico non era ancora iniziato (p. 64 ud. 4.4.09; p. 32 ud.18.4.09);
- Prof. Umani Ronchi: a distanza di 3-4 ore dall’ultimo pasto (p. 30 ud. 19.9.09).
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Sulla base di tali precisazioni si può affermare che, pur tenendo conto del più ampio range indicato dalla maggior parte dei consulenti, l’epoca della morte sarebbe collocabile alle ore 22:50 del l’1.11.2007.
È possibile, tuttavia, da un punto di vista scientifico, restringere ulteriormente tale range, utilizzando il contenuto gastrico, per entità (500 cc.) e per composizione (pasta frolla, mozzarella, vegetali, fettine di mela), nonché il confronto tra lo stesso e l’ultimo pasto assunto dalla vittima riferito dai testi: l’epoca di morte sarebbe in tal modo collocabile, in base ad un criterio medico-legale di massima attendibilità (stante le univoche e convergenti opinioni dei vari consulenti e periti), a distanza di 2-3/3-4 ore dall’inizio dell’assunzione dell’ultimo pasto noto (ore 18:30-19:00 dell’1.11.2007) e quindi intorno alle ore 21:30-22:00.
L’ascrivibilità dell’epoca di morte alle ore 21:30-22:00 dell’1.11.2007 ha trovato conferma:
- nella corrispondenza, per quantità (500 cc. pari a circa mezzo chilo di alimenti) e qualità (pizza con mozzarella e vegetali, nonché torta di mele), tra alimenti assunti durante l’ultimo pasto dell’1.11.2007, e contenuto gastrico della salma;
- nell’assenza nello stomaco di Meredith di frammenti alimentari diversi rispetto a quelli descritti dalle amiche della stessa, come consumati durante la cena dell’1.1.2007;
- nel duodeno vuoto, che (essendo stato debitamente chiuso mediante legatura così come si vede nel filmato autoptico), è indicativo del mancato inizio dello svuotamento gastrico;
- nella aleatorietà della natura attribuita al frammento vegetale rilevato al III distale dell’esofago, mai sottoposto ad esame merceologico e che ragionevolmente può essere ricondotto ad una fettina di mela.